REGOLAMENTO LABORATORI DI INFORMATICA

 

ART. 1 Il docente responsabile del laboratorio stabilisce l’orario delle lezioni per l’uso delle aule di informatica. La presenza nei suddetti laboratori va in ogni caso autocertificata e controfirmata nell’apposito registro di accesso ai laboratori di informatica al momento della consegna della chiave di accesso, da prelevare presso la bidelleria, con l’obbligo di riconsegnarla al termine dell’utilizzo.

 

ART. 2 Ogni insegnante, negli spazi liberi, potrà richiedere, al responsabile del laboratorio, l’autorizzazione a farne uso nel rispetto delle modalità previste dall’art. 1.

 

ART. 3 Durante l’utilizzo del laboratorio ogni insegnante deve vigilare molto attentamente sull’operato degli alunni in particolar modo quando si effettuano ricerche su internet.

L’insegnante, unico responsabile della modalità di gestione della propria lezione, deve indicare quali sono i siti internet in cui è consentito navigare.

Se non espressamente autorizzati dal Dirigente Scolastico deve inoltre essere fatto divieto di:

a)     effettuare il download di file di qualsiasi genere (è vietato scaricare file da internet);

b)     spedire o ricevere posta elettronica;

c)      usare la chat

d)     stampare qualunque tipo di documento ad eccezione delle prove di verifica. Le ricerche potranno essere salvate sul computer in cartelle recanti il nominativo della classe; se autorizzati dall’insegnante potranno essere prelevate dagli studenti con floppy.

 

ART. 4 Durante l’utilizzo del laboratorio ogni insegnante è responsabile delle attrezzature e ha l’obbligo di comunicare al docente responsabile ogni eventuale anomalia.

 

ART. 5 E’ fatto divieto agli alunni dell’Istituto di accedere nelle aule di informatica senza la presenza di un insegnante.

 

ART. 6 E’ vietato l’utilizzo del laboratorio a persone esterne alla scuola senza una preventiva e specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico.

 

ART. 7 Nei laboratori è vietato fare spostamenti di attrezzature di qualsiasi genere senza darne preavviso al docente responsabile.

 

ART. 8 E’ fatto obbligo ad ogni insegnante di controllare che i propri allievi non usino dispositivi estranei alla dotazione scolastica (floppy, CD, DVD, lettori MP3, pendrive, ecc…). Spesso tali dispositivi contengono virus in grado di infettare l’intera rete scolastica.

 

ART. 9 Il docente responsabile del laboratorio sarà coadiuvato dal tecnico di laboratorio e provvederà a controllare mensilmente i registri di accesso e comunicherà al Dirigente Scolastico eventuali disfunzioni e anomalie relative al parco macchine.

 

ART. 10 Tutti gli insegnanti che utilizzano le aule di informatica sono pregati di comunicare al docente responsabile eventuali consigli, acquisti, ecc.

Sarà cura del docente responsabile comunicare al Dirigente Scolastico eventuali richieste di: manutenzione, aggiornamento delle scorte di carta e nastri, acquisti di testi specialistici e software.

 

ART. 11 Il docente nominato responsabile del laboratorio provvederà al termine di ogni anno scolastico a presentare al Dirigente Scolastico una dettagliata relazione su tutti gli aspetti didattici, organizzativi e patrimoniali.

 

 



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