REGOLAMENTO LABORATORI DI INFORMATICA
ART. 1 Il
docente responsabile del laboratorio stabilisce l’orario delle
lezioni per l’uso delle aule di informatica. La presenza nei
suddetti laboratori va in ogni caso autocertificata e
controfirmata nell’apposito registro di accesso ai laboratori di
informatica al momento della consegna della chiave di accesso,
da prelevare presso la bidelleria, con l’obbligo di
riconsegnarla al termine dell’utilizzo.
ART. 2 Ogni insegnante, negli
spazi liberi, potrà richiedere, al responsabile del laboratorio,
l’autorizzazione a farne uso nel rispetto delle modalità
previste dall’art. 1.
ART. 3 Durante l’utilizzo del
laboratorio ogni insegnante deve vigilare molto attentamente
sull’operato degli alunni in particolar modo quando si
effettuano ricerche su internet.
L’insegnante, unico
responsabile della modalità di gestione della propria lezione,
deve indicare quali sono i siti internet in cui è consentito
navigare.
Se non espressamente
autorizzati dal Dirigente Scolastico deve inoltre essere fatto
divieto di:
a)
effettuare il
download di file di qualsiasi genere (è vietato scaricare file
da internet);
b)
spedire o
ricevere posta elettronica;
c)
usare la chat
d)
stampare
qualunque tipo di documento ad eccezione delle prove di
verifica. Le ricerche potranno essere salvate sul computer in
cartelle recanti il nominativo della classe; se autorizzati
dall’insegnante potranno essere prelevate dagli studenti con
floppy.
ART. 4 Durante l’utilizzo del
laboratorio ogni insegnante è responsabile delle attrezzature e
ha l’obbligo di comunicare al docente responsabile ogni
eventuale anomalia.
ART. 5 E’ fatto divieto agli
alunni dell’Istituto di accedere nelle aule di informatica senza
la presenza di un insegnante.
ART. 6 E’ vietato l’utilizzo
del laboratorio a persone esterne alla scuola senza una
preventiva e specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico.
ART. 7 Nei laboratori è
vietato fare spostamenti di attrezzature di qualsiasi genere
senza darne preavviso al docente responsabile.
ART. 8 E’ fatto obbligo ad
ogni insegnante di controllare che i propri allievi non usino
dispositivi estranei alla dotazione scolastica (floppy, CD, DVD,
lettori MP3, pendrive, ecc…). Spesso tali dispositivi contengono
virus in grado di infettare l’intera rete scolastica.
ART. 9 Il docente responsabile
del laboratorio sarà coadiuvato dal tecnico di laboratorio e
provvederà a controllare mensilmente i registri di accesso e
comunicherà al Dirigente Scolastico eventuali disfunzioni e
anomalie relative al parco macchine.
ART. 10 Tutti gli insegnanti
che utilizzano le aule di informatica sono pregati di comunicare
al docente responsabile eventuali consigli, acquisti, ecc.
Sarà cura del docente
responsabile comunicare al Dirigente Scolastico eventuali
richieste di: manutenzione, aggiornamento delle scorte di carta
e nastri, acquisti di testi specialistici e software.
ART. 11 Il docente nominato
responsabile del laboratorio provvederà al termine di ogni anno
scolastico a presentare al Dirigente Scolastico una dettagliata
relazione su tutti gli aspetti didattici, organizzativi e
patrimoniali.